{"id":92,"date":"2019-06-25T16:58:55","date_gmt":"2019-06-25T16:58:55","guid":{"rendered":"https:\/\/legalecatania.it\/?p=92"},"modified":"2019-07-03T16:29:46","modified_gmt":"2019-07-03T16:29:46","slug":"spazzacorrotti-leggittimita-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/2019\/06\/25\/spazzacorrotti-leggittimita-costituzionale\/","title":{"rendered":"\ufeffSpazzacorrotti: anche la Cassazione solleva la questione di legittimit\u00e0 costituzionale"},"content":{"rendered":"\n<p>Come si evince dall\u2019allegata decisione n. 15\/2019\ndella Corte di Cassazione, all\u2019udienza del 18 giugno i giudici della Prima\nsezione penale inviano gli atti alla Consulta, chiedendo di verificare la\ncompatibilit\u00e0 costituzionale della nuova normativa che non consente pi\u00f9 di\nsospendere l\u2019ordine di esecuzione della pena per i reati contro la pubblica\namministrazione commessi prima dell\u2019entrata in vigore della legge n. 3 del 2019\ned in caso in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile in data successiva a\nquella di vigenza della medesima legge.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione era gi\u00e0 stata sollevata da vari\ngiudici di merito: in particolare dal G.I.P. di del Tribunale di Napoli ordinanza\ndel 2 aprile 2019; dalla Corte di Appello di Lecce, ordinanza 4 aprile 2019; dal\nTribunale di Sorveglianza di Venezia,\nordinanza, 8 aprile 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>In verit\u00e0,\nla Suprema Corte, Sesta sezione, nella sentenza n. 12451 del 2019 aveva\nritenuto non manifestamente infondata la questione ma non rilevante nel caso\nsottopostole alla sua attenzione. Pi\u00f9 precisamente per gli ermellini, \u00ab<em>Avuto\nriguardo al diritto vivente<\/em> \u2013 scrive la Cassazione \u2013 <em>le disposizioni\nconcernenti l\u2019esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla\ndetenzione, non riguardando l\u2019accertamento del reato e l\u2019irrogazione della\npena, ma soltanto le modalit\u00e0 esecutive della stessa, sono considerate norme\npenali processuali e non sostanziali e, pertanto, ritenute soggette \u2013 in\nassenza di una specifica disciplina transitoria \u2013 al principio tempus regit\nactum e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel\ntempo dall\u2019art. 2 cod. pen. e dall\u2019art. 25 Cost.&nbsp;In applicazione di tale\ninterpretazione, con riferimento ai reati ascritti al ricorrente, non sarebbe\npi\u00f9 possibile disporre la sospensione dell\u2019esecuzione ai sensi del combinato\ndisposto dell\u2019art. 656, comma 9, cod. proc. pen. in base all\u2019art. 4-bis ord.\npenit. (come novellato nel gennaio 2019)<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab<em>Nella\npi\u00f9 recente giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell\u2019Uomo<\/em> \u2013\nprosegue la Corte \u2013 <em>ai fini del riconoscimento delle garanzie convenzionali,\ni concetti di illecito penale e di pena hanno assunto una connotazione\n\u201cantiformalista\u201d e \u201csostanzialista\u201d, privilegiandosi alla qualificazione\nformale data dall\u2019ordinamento (all\u2019 \u201cetichetta\u201d assegnata), la valutazione in\nordine al tipo, alla durata, agli effetti nonch\u00e9 alle modalit\u00e0 di esecuzione\ndella sanzione o della misura imposta\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce\ndi tale approdo della giurisprudenza di Strasburgo \u2013 si legge nella sentenza \u2013\n\u00ab<em>non parrebbe manifestamente infondata la prospettazione difensiva secondo\nla quale l\u2019avere il legislatore cambiato in itinere le \u201ccarte in tavola\u201d senza\nprevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformit\u00e0 con\nl\u2019art. 7 CEDU e, quindi, con l\u2019art. 117 Cost., l\u00e0 dove si traduce nei confronti\ndel ricorrente nel passaggio \u2013 \u201ca sorpresa\u201d e dunque non prevedibile \u2013 da una\nsanzione patteggiata \u201csenza assaggio di pena\u201d ad una sanzione con necessaria\nincarcerazione, giusta il gi\u00e0 rilevato operare del&nbsp;combinato disposto\ndegli artt. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis ord. penit.<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia \u2013\nsi conclude \u2013&nbsp;\u00ab<em>i delineati profili di incostituzionalit\u00e0 pertengono, a\nben vedere, non al patto stipulato fra le parti e ratificato dal giudice, n\u00e9\nalla pena applicata su richiesta \u2013 di per s\u00e9 validi e \u201cindifferenti\u201d alla\nnovella normativa del 2019 -, bens\u00ec alla mera esecuzione della sanzione,\nincidendo, come si \u00e8 gi\u00e0 detto, sulla sospendibilit\u00e0, rectius non\nsospendibilit\u00e0, dell\u2019ordine di esecuzione.&nbsp;In altri termini, la questione\ndi incostituzionalit\u00e0 prospettata afferisce non alla sentenza di patteggiamento\noggetto del presente ricorso, ma all\u2019esecuzione della pena applicata con la\nstessa sentenza, dunque ad uno snodo processuale diverso nonch\u00e9 logicamente e\ntemporalmente successivo, di talch\u00e9 ai fini della decisione di questa Corte non\nrileva, potendo se del caso essere riproposta in sede di incidente di\nesecuzione<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Vedremo se la Prima sezione, nell\u2019ordinanza di rimessione seguir\u00e0 lo stesso sentiero interpretativo della 12541 del 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>25\/06\/2019<\/p>\n\n\n\n<p> Avv. Carmelo Minnella<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come si evince dall\u2019allegata decisione n. 15\/2019 della Corte di Cassazione, all\u2019udienza del 18 giugno i giudici della Prima sezione penale inviano gli atti alla Consulta, chiedendo di verificare la compatibilit\u00e0 costituzionale della nuova normativa che non consente pi\u00f9 di sospendere l\u2019ordine di esecuzione della pena per i reati contro la pubblica amministrazione commessi prima&hellip; <br \/> <a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/2019\/06\/25\/spazzacorrotti-leggittimita-costituzionale\/\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":166,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92"}],"collection":[{"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":186,"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92\/revisions\/186"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/166"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/legalecatania.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}